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venerdì 9 dicembre 2011

Divieto sparo di petardi nel periodo festivo del "triunfu" e festività natalizie

Ordinanza 69/2011
Ricordato e preso atto che:
a) in passato si sono verificati parecchi episodi in cui diversi cittadini hanno visto attentare alla propria incolumità personale a causa di uno sconsiderato uso di petardi ed oggetti
similari, impropriamente ed inopportunamente commercializzati;
b) l' uso di detto materiale esplosivo non conforme alle norme di pubblica sicurezza, è in ogni caso motivo di reiterate lamentele da parte della generalità dei cittadini che ne subiscono delle molestie continue e, in alcuni casi, danni alle persone ed alle cose;

Ritenuto necessario intervenire a tutela della tranquillità ed integrità della locale collettività affinché le festività del "TRIUNFU" che si svolge in questo Comune nella notte tra il 10 e l'11  c.m. e le festività natalizie possano trascorrere con serenità e senza patemi di animo da parte di tutti, ed al fine di prevenire liti, danni e motivi di disordine;
Visti gli artt. 58, 659, 660 e 674 del Codice Penale;
Attesi i poteri conferitigli dagli artt. 68 e 69 dell'Ordinamento EE.LL. in Sicilia, nonché dell'art. 54 T.U.E.L. n.267/00, con specifico riguardo in materia di ordine pubblico;
con ORDINANZA n.69/2011 è disposto assoluto divieto, nel periodo festivo del "TRIUNFU" e durante le festività natalizie, anno 2011/2012, a tutti gli esercizi commerciali, nonché ai privati in quanto tali, di porre in vendita, impropriamente ed inopportunamente, ogni articolo che risulti atto a danneggiare o, comunque ad offendere e molestare le persone, ed in particolare ogni specie di petardi e oggetti esplodenti vietati dalla legge; 
E' fatto divieto assoluto, altresì, ai cittadini di usare in luogo pubblico o aperto al pubblico oggetti aventi le suddette caratteristiche offensive;
Tutte le forze dell'ordine restano incaricate di fare eseguire e rispettare la presente Ordinanza. La presente Ordinanza viene inviata a:
a) Comando Stazione Arma Carabinieri;
b) Comando Polizia Municipale;
c) Tutti i negozianti che potrebbero vendere gli ilÌticoli di cui sopra, che, a cura dell 'ufficio di Polizia Municipale, apporrarmo la loro firma di ricezione in calce.





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